| Il Decreto Legislativo n.° 152 del 3 Aprile
2006 (denominato Testo Unico Ambientale) nella sua parte IV detta
le “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati” e al art. 181 relativo al recupero dei
rifiuti recita in questo modo: …
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
le autorità competenti favoriscono
la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre
forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni
di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo
per produrre energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attività
di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti
ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti,
ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
3. La disciplina in materia di gestione
dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di
recupero.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo
22/97 molti tipi di rifiuti tra cui anche i consumabili
per stampa esausti erano diventati rifiuti speciali e quindi
non più assimilabili ai rifiuti solidi urbani. Questo tipo
di rifiuto doveva essere recuperato o smaltito in discarica (ai
sensi delle decisioni 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).
Tali consumabili continuano con il Decreto Legislativo n.152 ad
essere annoverati tra i rifiuti speciali.
Domanda : Quali sono le principali
modifiche apportate dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed
interpretazioni?
Con applicazione del Decreto Legislativo
n.° 4 del 16 Gennaio 2008 vengono predisposte “ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3
Aprile 2006, n.° 152, recante norme in materia ambientale”
e le modifiche più significative che ci riguardano sono le
seguenti:
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-Art 181-bis introduce la definizione di materia, sostanza
e prodotti secondari.
-Art 183 viene modificata la lettera m) definizione
di deposito temporaneo e precisamente al
comma 2 viene esplicitato che :… “i rifiuti devono
essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalità
alternative, a scelta del produttore, con cadenza
almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità
in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti
pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi
non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti
non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il
deposito temporaneo non può avere durata superiore
ad un anno;”….
-Art 189. Catasto dei rifiuti . Viene introdotta
al comma 3 del presente art. l’esonero di presentare
il MUD oltre che “……gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,”
anche :”…………., le imprese
e gli enti produttori iniziali che non hanno più di
dieci dipendenti.”
-Art 190 relativo ai Registri di
carico e scarico all’ comma 1 ricordiamo che
: I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo
di tenere un registro di carico e scarico su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti
non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e),
d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le
annotazioni devono essere effettuate:
-per i produttori, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico
del medesimo……..:
Al comma 3 del Art. 190 invece ricordiamo
che ” I registri sono tenuti presso ogni impianto
di produzione” ma soprattutto la novità
introdotta dal D. Lgs n.° 4 rispetto al 152/06
è quella relativa alla vidimazione dei registri
di carico e scarico che non verrà fatta più
presso le Agenzie delle Entrate ma come recita testualmente
il comma 6”.. I registri sono numerati, vidimati e gestiti
con le procedure e le modalità fissate dalla normativa
sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri
di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche
qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di
commercio territorialmente competenti.”
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| Breve vademecum per una
corretta gestione dei rifiuti prodotti.
1. COSA PREVEDE LA LEGGE
PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DA STAMPA ?
I rifiuti possono essere:
- conferiti al Comune in convenzione (per i comuni che lo prevedono);
- conferiti a soggetti iscritti all'Albo Gestori dei Rifiuti per
l'avvio allo smaltimento o al recupero.
In tutti i casi al produttore del rifiuto va consegnato
il Formulario di Identificazione.
2. COSA E' IL FORMULARIO
DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO ?
Il Formulario è un documento compilato in quadruplice copia
che descrive la tipologia del rifiuto e identifica i soggetti coinvolti
nel trattamento: Produttore/Detentore, Trasportatore e Destinatario.
Una copia deve essere consegnata al produttore/detentore del rifiuto,
le altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,
sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al detentore ed entro tre mesi dalla
data di conferimento del rifiuto.
Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
3. CHI E' RESPONSABILE
DEI RIFIUTI ?
Il produttore/detentore è responsabile dei rifiuti sino alla
consegna degli stessi ad un'azienda autorizzata. E' compito del
produttore assicurarsi che l'azienda abbia le regolari autorizzazioni
prescritte dalla normativa vigente. La responsabilità del
produttore/detentore del rifiuto cessa nel momento in cui il rifiuto
viene conferito ad un'azienda autorizzata. Resta l'obbligo di controllare
che il formulario di identificazione del rifiuto venga restituito
entro tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto stesso. Nel
caso di mancata ricezione il produttore è obbligato a dare
comunicazione di mancato ricevimento alla Provincia territorialmente
competente.
4. SMALTIMENTO O RECUPERO ?
La principale finalità del Decreto Legislativo 152/06 e delle
sue susseguenti disposizioni correttive ed integrative come evidenziato
nella parte IV all’art. 181 comma 1, la promozione del recupero
attraverso raccolta differenziata, compostaggio, ecc. al fine di
ridurre il più possibile la quantità di rifiuti che
finisce nelle discariche.
Il recupero di un rifiuto consiste
nel sottoporre lo stesso ad una serie di processi che lo rendono:
- riutilizzabile per lo stesso scopo attribuito all'oggetto il cui
utilizzo aveva dato origine al rifiuto (recupero rifiuti da stampa);
- elemento di un nuovo processo produttivo (centrali elettriche
a rifiuti, ecc.).
Lo smaltimento dei rifiuti avviene
depositando gli stessi nelle discariche a seconda del tipo di rifiuto
(urbano, tossico, tossico nocivo, ecc.).
5. CHI SONO LE IMPRESE CHE POSSONO GESTIRE
I RIFIUTI DA STAMPA ?
Tutte le imprese iscritte nell'Albo Gestori dei Rifiuti e che hanno
comunicato alla Provincia territorialmente competente l'inizio dell'attività
del centro di recupero.
Resta l'obbligo del rilascio del Formulario da parte della azienda
che effettua il ritiro del rifiuto.
6. RICICLARE FA RISPARMIARE ?
Dal 1° Gennaio 2000 la tassa comunale sui rifiuti si è
trasformata in tariffa, ciò significa che si dovrà
tener conto della effettiva quantità di rifiuti conferita
al servizio pubblico di raccolta. Inoltre chiunque dimostri di aver
avviato al recupero una parte dei rifiuti prodotti avrà diritto
ad una riduzione sulla tariffa da pagare proporzionale
alla quantità di rifiuti recuperata. Inoltre ECOPRINT propone
il programma "RICICLARE
PER IL FUTURO" , che prevede il RITIRO GRATUITO
dei consumabili esausti per la stampa con il rilascio della documentazione
prevista dalla vigente normativa.
Ultimo Aggiornamento: 04/03/2008
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