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LEGISLAZIONE


L'ATTUALE NORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
“Il Decreto Legislativo n.° 152 del 3 Aprile 2006 e sue successive modifiche ed Integrazioni”

 

Il Decreto Legislativo n.° 152 del 3 Aprile 2006 (denominato Testo Unico Ambientale) nella sua parte IV detta le “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e al art. 181 relativo al recupero dei rifiuti recita in questo modo: …

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 22/97 molti tipi di rifiuti tra cui anche i consumabili per stampa esausti erano diventati rifiuti speciali e quindi non più assimilabili ai rifiuti solidi urbani. Questo tipo di rifiuto doveva essere recuperato o smaltito in discarica (ai sensi delle decisioni 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE). Tali consumabili continuano con il Decreto Legislativo n.152 ad essere annoverati tra i rifiuti speciali.

Domanda : Quali sono le principali modifiche apportate dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed interpretazioni?

Con applicazione del Decreto Legislativo n.° 4 del 16 Gennaio 2008 vengono predisposte “ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.° 152, recante norme in materia ambientale” e le modifiche più significative che ci riguardano sono le seguenti:

-Art 181-bis introduce la definizione di materia, sostanza e prodotti secondari.

-Art 183 viene modificata la lettera m) definizione di deposito temporaneo e precisamente al comma 2 viene esplicitato che :… “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;”….

-Art 189. Catasto dei rifiuti . Viene introdotta al comma 3 del presente art. l’esonero di presentare il MUD oltre che “……gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,” anche :”…………., le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.”

-Art 190 relativo ai Registri di carico e scarico all’ comma 1 ricordiamo che : I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

-per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo……..:

Al comma 3 del Art. 190 invece ricordiamo che ” I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione” ma soprattutto la novità introdotta dal D. Lgs n.° 4 rispetto al 152/06 è quella relativa alla vidimazione dei registri di carico e scarico che non verrà fatta più presso le Agenzie delle Entrate ma come recita testualmente il comma 6”.. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.”

 

 

Breve vademecum per una corretta gestione dei rifiuti prodotti.

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1. COSA PREVEDE LA LEGGE PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DA STAMPA ?
I rifiuti possono essere:
- conferiti al Comune in convenzione (per i comuni che lo prevedono);
- conferiti a soggetti iscritti all'Albo Gestori dei Rifiuti per l'avvio allo smaltimento o al recupero.

In tutti i casi al produttore del rifiuto va consegnato il Formulario di Identificazione.

2. COSA E' IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO ?
Il Formulario è un documento compilato in quadruplice copia che descrive la tipologia del rifiuto e identifica i soggetti coinvolti nel trattamento: Produttore/Detentore, Trasportatore e Destinatario. Una copia deve essere consegnata al produttore/detentore del rifiuto, le altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore ed entro tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. CHI E' RESPONSABILE DEI RIFIUTI ?
Il produttore/detentore è responsabile dei rifiuti sino alla consegna degli stessi ad un'azienda autorizzata. E' compito del produttore assicurarsi che l'azienda abbia le regolari autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente. La responsabilità del produttore/detentore del rifiuto cessa nel momento in cui il rifiuto viene conferito ad un'azienda autorizzata. Resta l'obbligo di controllare che il formulario di identificazione del rifiuto venga restituito entro tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto stesso. Nel caso di mancata ricezione il produttore è obbligato a dare comunicazione di mancato ricevimento alla Provincia territorialmente competente.


4. SMALTIMENTO O RECUPERO ?
La principale finalità del Decreto Legislativo 152/06 e delle sue susseguenti disposizioni correttive ed integrative come evidenziato nella parte IV all’art. 181 comma 1, la promozione del recupero attraverso raccolta differenziata, compostaggio, ecc. al fine di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti che finisce nelle discariche.

Il recupero di un rifiuto consiste nel sottoporre lo stesso ad una serie di processi che lo rendono:
- riutilizzabile per lo stesso scopo attribuito all'oggetto il cui utilizzo aveva dato origine al rifiuto (recupero rifiuti da stampa);
- elemento di un nuovo processo produttivo (centrali elettriche a rifiuti, ecc.).

Lo smaltimento dei rifiuti avviene depositando gli stessi nelle discariche a seconda del tipo di rifiuto (urbano, tossico, tossico nocivo, ecc.).


5. CHI SONO LE IMPRESE CHE POSSONO GESTIRE I RIFIUTI DA STAMPA ?
Tutte le imprese iscritte nell'Albo Gestori dei Rifiuti e che hanno comunicato alla Provincia territorialmente competente l'inizio dell'attività del centro di recupero.
Resta l'obbligo del rilascio del Formulario da parte della azienda che effettua il ritiro del rifiuto.


6. RICICLARE FA RISPARMIARE ?
Dal 1° Gennaio 2000 la tassa comunale sui rifiuti si è trasformata in tariffa, ciò significa che si dovrà tener conto della effettiva quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico di raccolta. Inoltre chiunque dimostri di aver avviato al recupero una parte dei rifiuti prodotti avrà diritto ad una riduzione sulla tariffa da pagare proporzionale alla quantità di rifiuti recuperata. Inoltre ECOPRINT propone il programma "RICICLARE PER IL FUTURO" , che prevede il RITIRO GRATUITO dei consumabili esausti per la stampa con il rilascio della documentazione prevista dalla vigente normativa.

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2008



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